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Models ≠ Influencers: Why the Distinction Matters for Tax & Law

Published on
December 10, 2025
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L’attuale attenzione dell’Amministrazione Finanziaria verso i profili social media di personaggi noti, con elevati followers e contenuti digitali frequentemente arricchiti, rischia di assimilare indebitamente figure professionali distinte, come la modella professionista con la crescente categoria dei cosiddetti influencer, generando distorsioni nelle qualificazioni reddituali e contributive. Tale confusione può derivare dall’apparente sovrapposizione di popolarità online, ma ignora le profonde differenze giuridiche, lavoristiche e fiscali, come emerge da un’analisi comparativa delle due figure professionali.

Qualificazione giuridica

La modella professionista opera tipicamente in regime di lavoro autonomo, inquadrato nel contratto d’opera degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, con abitualità e professionalità che escludono la subordinazione in assenza di poteri direttivi da parte dell’agenzia di moda. Il contratto di esclusiva con l’agenzia, lecito ex articolo 2596 del Codice civile se circoscritto temporalmente e territorialmente, non altera l’autonomia, configurando l’agenzia come mera mandataria all’incasso (articoli 1703 e seguenti del Codice civile). La modella emette fattura per il compenso pattuito, distinto dalla provvigione dell’agenzia, mentre la cessione o licenza dei diritti di immagine rappresenta una prestazione di servizi autonoma, rientrante nel lavoro autonomo - articolo 53, comma 1, del Tuir.

Al contrario, l’influencer svolge un’attività promozionale online abituale, anch’essa autonoma ex articolo 2222 del Codice civile,. L’abitualità, desumibile da presenza continuativa sui social e campagne ripetute, impone l’apertura della partita Iva (articolo 5 del Dpr 633/1972) mentre in caso di occasionalità i proventi confluiscono nei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lett. l, del Tuir). Peculiare dell’influencer è l’obbligo di trasparenza commerciale: i contenuti sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come pubblicitari, ai sensi degli articoli 20-26 del Dlgs 206/2005 e delle Guidelines Agcm 2023, integrando altrimenti pratiche scorrette.

L’attività professionale degli influencer si sostanzia nell’orientare i consumi dei propri followers mediante la diffusione sui social media di contenuti al fine di promuovere l’acquisto di beni o servizi; il tutto a fronte di una remunerazione in denaro o altra utilità.

Per le modelle, al contrario, i compensi derivano da photoshooting, sfilate e promozione di brand, intermediati da agenzie con vincoli di esclusiva che precludono attività parallele, inclusa la monetizzazione social. Questa distinzione evita di contestare redditi inesistenti, estensibile a sportivi o personaggi televisivi con popolarità online non speculativa.

Trattamento Iva e Irpef

Entrambe le figure sono soggette Iva come prestatori indipendenti (articolo 5 del Dpr 633/1972) esclusa l’esenzione per i subordinati ex articolo 10 Direttiva 2006/112/CE. Per la modella, le prestazioni che esegue (photoshooting, sfilate) sono prestazioni imponibili ex articolo 3 del Dpr 633/1972, mentre la cessione di diritti di immagine è servizio intangibile, con momento impositivo al pagamento. La base imponibile è il corrispettivo lordo, al netto delle ritenute dell’agenzia mandataria ex articolo 13 del Dpr 633/1972.

L’influencer, invece, fattura prestazioni pubblicitarie per posting o contenuti sponsorizzati, con possibile permuta ex articolo 11 del Dpr 633/1972 per beni gratuiti se sinallagmatici. Ai fini Irpef, entrambe le figure generano reddito di lavoro autonomo ex articolo 53 del Tuir, deducibile analiticamente ex articoli 54 e 54-ter del Tuir, con rimborsi spese non concorrenti dal 2025 (Dlgs 192/2024). La ritenuta d’acconto è al 20% - articolo 25 del Dpr 600/1973 - salvi casi di riqualificazione dell’influencer come agente (23% ex articolo 25-bis). Il regime forfetario della legge 190/2014 è accessibile a entrambe entro i limiti di ricavi, con imponibile forfettario e esonero Iva.

Solo per l’influencer occasionale, i redditi sono “diversi” ( articolo 67 del Tuir) con base ex articolo 71 e ritenuta 20%.

La prassi amministrativa (Risposta AE n. 700/2021) conferma la separazione tra photoshooting e diritti di immagine per modelle, e l’abitualità come presupposto Iva per influencer.

Obblighi contributivi e profili Irap

La modella deve iscriversi al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo (D.Lgs. 479/1994) dell’Inps per compensi o alla Gestione Separata ex articolo 2, co. 26, L. 335/1995 per licenze di immagine. L’influencer accede solo alla Gestione Separata al 28% nel 2025, salvo occasionalità sotto i 5.000 euro annui (articolo 44 Dl 269/2003.

Per l’Irap, entrambe le figure sono esenti - legga 234/2021 - salvo autonoma organizzazione eccedente il minimo (Cass. n. 2714/2022 per modelle). La giurisprudenza (Cgt Piemonte 219/2023) qualifica la gestione professionale dell’immagine come lavoro autonomo, senza Irap per mere agenzie mandatarie.

Implicazioni operative

Sarebbe opportuno che l’Amministrazione intervenisse a livello di prassi al fine di chiarire le differenti modalità con cui siffatte categorie professionali si trovano a operare: da un lato è palese come modelle professioniste con rapporto di agenzia esclusiva non monetizzano i propri profili personali social, non rivenendo alcuna forma di ricavo dai propri followers. Al contrario, gli influencers, muniti di codice ATECO specifico e potendo ottenere remunerazioni dirette da brand o piattaforme, affrontano obblighi di disclosure assenti per modelle. Al contrario, utile si palesa la circolare Inps 44/2025 che definisce la categoria dei content creators in cui rientrano gli influencer, escludendosi professioni tradizionali come le modelle professioniste.

A tale proposito la demarcazione appare fondamentale nel tutelare modelle da accertamenti induttivi infondati, preservandone la qualificazione autonoma oltre che l’accesso a regimi agevolati.

Operatori del settore, nel caso di specie agenzie professionali di moda e brand, sono oggigiorno obbligati a formalizzare distinzioni contrattuali significative al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di compliance Iva, Irpef e contributiva, evitando sanzioni per mancata trasparenza o riqualificazioni errate.

Comprendere queste differenze evita distorsioni fiscali, promuovendo un fisco equo per le nuove professioni digitali e quelle da ritenersi ancora tradizionali.

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